Art. 8.
(Pubblicità illecita).

      1. È vietata qualsiasi iniziativa pubblicitaria che utilizzi l'immagine della donna in maniera umiliante o discriminatoria. A tal fine, l'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18, le organizzazioni ed associazioni femminili, le associazioni dei consumatori e degli utenti e quelle operanti a tutela degli interessi della donna sono legittimati a chiedere il ritiro o la rettifica delle iniziative pubblicitarie che violino il divieto.